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LA SEPARAZIONE
e i FIGLI
Innanzitutto bisogna sottolineare che la separazione non tocca in alcun modo il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare un figlio. E' un principio costituzionale, sancito espressamente dall'art. 30 della Costituzione.
In ordine all'affidamento dei figli, la legge n.54 del 2006, stabilisce come preferenziale l'affidamento condiviso (per ulteriori informazioni: www.affidamento-condiviso.it).
Il giudice dunque, ove lo reputi compatibile con “l'interesse morale e materiale” della prole, dispone che “che i figli minori vengano affidati a entrambi i genitori”.
Tale decisione del giudice, sarà scontata solo ove vi sia l'interesse della prole e i genitori non vivano in località distanti.
Ma cosa accade se tra i genitori vi sia una forte conflittualità o vivano in città lontane tra loro?
In tal caso il giudice potrà preferire l'affidamento esclusivo, ma il criterio con il quale deciderà, non sarà in alcun modo intaccato dalle ragioni che hanno portato alla rottura del rapporto coniugale; egli infatti deciderà solo ed esclusivamente avuto riguardo agli interessi morali e psicologici dei figli.
Una volta dichiarato l'affidamento il giudice potrà inoltre disporre del mantenimento dei figli. E' usuale la corresponsione di un assegno periodico, che il giudice determinerà considerando:
E' importante infine ricordare che ad oggi è possibile, grazie all'art. 155 sesto comma c.c. che il giudice, durante o dopo aver dichiarato la separazione, disponga un accertamento da parte della polizia tributaria sui redditi dei coniugi.
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