LA SEPARAZIONE - IL DIVORZIO e la separazione


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LA SEPARAZIONE
GIUDIZIALE


La separazione giudiziale è la separazione in cui manchi l'accordo dei coniugi in ordine al fatto stesso di separarsi, o sul regolamento d'interessi sottostante.

Dal 1975 è prevista la possibilità di ricorrere a questo procedimento senza dover rientrare nei casi tassativi previsti dalla legge.

Oggi infatti è possibile separarsi giudizialmente adducendo semplicemente
l'intollerabilità della vita coniugale in relazione a qualsiasi circostanza che abbia causato questa, o che possa arrecare danno o pregiudizio all'educazione della prole.

La separazione giudiziale può essere inoltre addebitata a colui/colei che, con propria colpa abbia causato l'intollerabilità della vita di coppia violando i doveri verso il coniuge ex art. 143 c.c. oppure causando un grave pregiudizio all'educazione dei figli ex art. 151 c.c.

La richiesta di
separazione giudiziale può essere fatta anche da uno solo dei coniugi.

La fase più importante di tale procedimento è quella del giudizio contenzioso, dove le parti, attraverso il proprio legale, dovranno addurre
elementi fondanti le loro richieste in ordine agli aspetti patrimoniali, ed all'affidamento dei figli.

Si ricorda che, anche in corso di causa, una separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale.

La separazione giudiziale e l'assegno di mantenimento - La Cassazione ha statuito, con la decisione n.14093 del giugno 2009, che i fatti sopravvenuti da cui può derivare una revisione dell'assegno di mantenimento sono quelli che "abbiano alterato la situazione preesistente, mutuando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione".

Nella fattispecie, la moglie aveva chiesto la revisione dell'assegno di mantenimento in quanto era venuta a conoscenza del fatto che il coniuge,
prima della separazione, aveva concluso degli affari i quali avevano comportato un sensibile ampliamento del patrimonio di costui.

I giudici della Cassazione hanno sottolineato inoltre come,
anche nella separazione consensuale, non sia possibile una revisione dell'assegno di mantenimento sulla base di fatti dei quali avrebbero dovuto tener conto.

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